E’ stato recentemente pubblicato, sul Volume 12-4 della Rivista dell’Università di Salerno “Iura&Legal Systems”, nella sezione Giurisprudenza, il mio ultimo contributo scientifico intitolato L’efficacia del decreto ingiuntivo non opposto, tra cosa giudicata e preclusione pro iudicato, quale nota a Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 27/03/2024) 04/04/2024, n. 8937.

Di seguito l’abstract:
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo sul credito azionato ma
anche sul titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni
addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. Tale giudicato copre il dedotto e
il deducibile in relazione al medesimo oggetto, estendendosi a tutte le possibili questioni, proponibili
in via di azione o eccezione, che costituiscono precedenti logici essenziali della pronuncia, anche se
non specificamente dedotte.
Nel caso di compravendita, il decreto ingiuntivo non opposto per il pagamento del prezzo accerta
definitivamente tra le parti, ai sensi dell’art. 2909 c.c., che il venditore ha consegnato la merce priva
di vizi e che il compratore non ha pagato il prezzo. Di conseguenza, il compratore non può
successivamente proporre domanda di risarcimento danni, nemmeno qualificandola come azione di
responsabilità extracontrattuale, poiché tale domanda si fonderebbe su ragioni – l’inadempimento
del venditore e i vizi della cosa – che non possono più essere messe in discussione, avendo il decreto
ingiuntivo non opposto implicitamente accertato in maniera definitiva l’esatto adempimento del
venditore e l’assenza di vizi della cosa.




