Approvate le linee guida sull’Enoturismo

La legge di Bilancio 2018, l. 205/2017, ha introdotto importanti novità nel settore vitivinicolo, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di enoturismo, e puntando con decisione sulla implementazione dell’offerta delle aziende vinicole italiane.

Il comma 502 dell’art. 1 l. 205/2017 fa rientrare nell’enoturismo “… tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”; ed il successivo comma 503 equipara tale attività a quella agrituristica, con tutti i benefici fiscali di cui all’art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Per svolgere l’attività enoturistica è necessaria esclusivamente la presentazione, al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (la c.d. SCIA).

La legge di Bilancio 2018, però, rinviava ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l’adozione delle linee guida e degli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità da garantire nella fornitura di questi ulteriori servizi.

Ebbene, dopo la necessaria concertazione con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro ha finalmente approvato queste linee guida.

In primis viene chiarito che l’attività enoturistica è considerato attività agricolo connessa ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c.. In secondo luogo, si specifica che sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività (quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; i servizi di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agroalimentari, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo aventi i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica).

Foto di www.campaniastories.com/

Per rispettare gli standard minimi di qualità, è necessario garantire:

  • un’apertura settimanale di un minimo di 2 giorni (all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi);
  • degli strumenti preferibilmente informatici di prenotazione delle visite;
  • dei cartelli da affiggere all’ingresso dell’azienda, che riportino l’eventuale marchio dell’enoturismo, adottato a livello nazionale e o regionale;
  • i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate, nonché l’eventuale appartenenza a Strade del Vino costituite ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;
  • un sito o una pagina web aziendale (anche non gestita direttamente dall’azienda);
  • l’indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • del materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 2 lingue, compreso l’italiano;
  • l’esposizione e la distribuzione a richiesta degli Enti territoriali preposti o delle Strade del Vino, del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
  • degli ambienti dedicati o comunque adeguatamente attrezzati per la prima accoglienza e per il ricevimento del cliente e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
  • che il personale addetto all’accoglienza sia dotato di competenza e formazione, anche sulle caratteristiche turistiche del territorio;
  • lo svolgimento dei servizi di degustazione e commercializzazione deve essere fornito da personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti, dipendenti dell’azienda adeguatamente formati, collaboratori esterni che abbiano partecipato a corsi organizzati da associazioni o organizzazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore enologico ed in particolare della degustazione dei vini, nonché da associazioni agrituristiche di livello nazionale anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, con il completamento di tutti i livelli formativi previsti e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi.

Le linee guida consigliano all’azienda che voglia svolgere attività enoturistica di far degustare, con il vino, alimenti anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, prevalentemente provenienti da produzioni locali a indicazione geografica, a marchio di qualità con indicazione di origine; ovviamente, devono escludersi preparazioni che prefigurano un’attività di ristorazione.

Qui il testo del decreto.

Avv. Paolo Palmieri

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