Differenza tra capacità testimoniale ed attendibilità nel processo penale

Le dichiarazioni della vittima possono cambiare le sorti del processo penale, ma non sempre in senso favorevole. Brevi spunti in tema di capacità testimoniale ed attendibilità del teste, tra verità processuale e verità assoluta.


Il caso astratto

L’imputato, poi andato assolto, rispondeva dell’accusa di tentata rapina impropria aggravata. Secondo quanto risultava dalla querela sporta, il presunto rapinatore veniva sorpreso proprio dalla vittima, intento a frugare nel suo appartamento. Il pronto intervento del proprietario di casa, tuttavia, impediva all’autore di portare a compimento il suo disegno criminoso, ovvero la sottrazione della refurtiva. A quel punto, l’uomo si copriva il volto, spingeva la vittima per guadagnare l’uscita e si dava alla fuga, facendo perdere le sue tracce. All’esito di ricognizione fotografica, la vittima sosteneva di riconoscere le fattezze del presunto rapinatore, a carico del quale veniva iscritta notitia criminis.

Nel corso del processo la persona offesa, sentita in qualità di teste, rendeva dichiarazioni manifestamente contraddittorie ed imprecise su più punti del narrato, facendo dubitare della verità dei fatti. La vittima non indugiava su semplici ricordi nebulosi, bensì inseriva nel racconto dettagli totalmente nuovi e difformi rispetto a quelli narrati nell’immediatezza del fatto agli Agenti di P.G..

Il processo penale, è noto, si pone in bilico costante, tra “verità” e “dubbio”; ogni valutazione decisoria consiste in un giudizio di ponderazione probabilistica; e quando l’accertamento ha ad oggetto l’attendibilità o la credibilità dell’ipotesi di accusa, deve essere quanto più pregnante possibile.

Proprio per tale motivo dichiarazioni inesatte, contraddittorie o ambigue possono costare caro nella ricerca della “verità assoluta”, che non sempre combacia con la verità processuale. Il nostro sistema processuale penale è strutturato in modo tale che la ricerca ed il raggiungimento della verità sia l’obiettivo principale del processo; ma provare un fatto processuale non vuol dire accertare la verità.

L’aspetto drammatico del processo è che il giudice – nel conflitto tra due verità (dell’accusa e della difesa) che pesano sulla bilancia – è tenuto a seguire soltanto e semplicemente quella processuale. Pertanto, anche se intuisce la verità reale, egli ha l’obbligo di applicare la legge, e quindi di tener conto delle risultanze processuali che molto spesso portano lontano dalla realtà dei fatti. Il giudizio può e deve, infatti, fondarsi esclusivamente su quanto emerge in sede istruttoria, ponderato ed accertato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Palazzo di Giustizia – Napoli

Differenza tra “capacità” ed “attendibilità” di un teste

Il nostro codice di rito non si sofferma ampiamente sull’istituto della testimonianza. Eppure, questo preziosissimo strumento probatorio è da sempre connaturato al concetto stesso di processo, che trova il suo momento nevralgico proprio nell’esposizione del corredo istruttorio.

Cogliere appieno la distinzione tra capacità testimoniale ed attendibilità di un testimone è un presupposto cognitivo imprescindibile per chi svolge la professione forense. L’inattendibilità di un testimone chiave può, infatti, mutare le sorti di un processo dall’esito apparentemente scontato, segnando un’inversione di rotta nel destino dell’imputato.

Tutti sono dotati, in astratto, della capacità a rendere una testimonianza attendibile nel processo penale. Vi è però un’incapacità testimoniale relativa: l’art. 246 c.p.c. dispone che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. L’attenzione del legislatore, quindi, non è rivolta tanto alla posizione soggettiva di per sé, ma alla posizione del soggetto in relazione alla causa. Chi vanta un interesse nella causa, infatti, potrebbe trovarsi nell’alternativa di giurare il falso o di pregiudicare – affermando il vero – un proprio diritto o un proprio interesse di fatto, tutelabile in giudizio.

Come di recente affermato dalla Corte di legittimità, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi. La prima, dipende – come detto – dalla presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio. L’attendibilità, invece, afferisce alla “veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite).

Ovviamente, per tali motivi, è ben comprensibile come la valutazione di attendibilità vada condotta necessariamente, caso per caso, in concreto. Ma come si fa a distinguere se una particolare condizione soggettiva del teste possa incidere sulla sua sola attendibilità, oppure vada ad impattare sulla capacità stessa della persona di rendere una testimonianza? Quando le discrasie nel racconto di un teste indicano qualcosa di più, rispetto alla sua inattendibilità?

L’attendibilità della vittima

In generale, la valutazione del giudice sulla credibilità di un testimone può spingersi fino a valutazioni sulla sua persona, ossia il livello di intelligenza, la competenza linguistica, la personalità, la reazione allo stress, ecc. ecc.. Il punto, allora, è proprio questo: non esistendo delle regole fisse per stabilire quando un teste è attendibile, tutto è rimesso alla discrezione del giudice, il quale valuta le dichiarazioni testimoniali “secondo il proprio prudente apprezzamento”, salvo motivare le ragioni del suo convincimento.

Ebbene, solo laddove la valutazione di attendibilità abbia esito positivo, le dichiarazioni della persona offesa saranno dotate di grande forza probante. Altrimenti, qualunque ne sia la portata, le stesse rimarranno del tutto ininfluenti ai fini della decisione di condanna o assoluzione.

Quanto alle dichiarazioni rese dalla stessa vittima del reato, nel nostro ordinamento esse rappresentano uno strumento processuale forte e debole al contempo. Invero, possono essere legittimamente poste anche da solea fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, ma ad una condizione: occorre che sia stata previamente verificata (e motivata) la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto. Al tempo stesso, inoltre, quando le dichiarazioni accusatorie provengono dalla presunta vittima, l’accertamento della sua credibilità deve essere ancor più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di un qualsiasi testimone, terzo rispetto ai fatti.

Giungendo al caso prospettato inizialmente, la persona offesa, sentita in qualità di teste, aveva reso dichiarazioni palesemente prive di attendibilità e di qualsivoglia riscontro, mostrando contraddizioni in vari snodi rilevanti della vicenda, come le condizioni in cui sorprendeva il presunto rapinatore, il momento in cui si sarebbe recata in caserma per sporgere querela e, soprattutto, il momento in cui riusciva ad identificarlo precisamente.

La Pubblica Accusa chiedeva ugualmente la condanna dell’imputato, tentando di giustificare le contraddizioni della vittima escussa – unico testimone d’accusa della vicenda, oltre ai militari accorsi sul posto successivamente – con la sua età anagrafica e le sue difficoltà ad esprimersi in un linguaggio corretto; mentre la difesa faceva luce sulla distinzione tra idoneità/capacità a testimoniare, da un lato ed attendibilità del testimone, dall’altro.

La capacità a testimoniare, secondo la migliore definizione clinico-forense, ha un contenuto più ampio della capacità di intendere e di volere, poiché implica non soltanto la possibilità di determinarsi, liberamente e coscientemente, ma anche la capacità di discernimento del contenuto delle domande ed una sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto di discussione.

Secondo il professor Ugo Fornari, il testimone è idoneo a rendere testimonianza quando “nei suoi meccanismi psichici non si ravvisa, da un punto di vista clinico, alcun processo che possa inficiare precisione, obiettività, serenità di percezione, di conservazione e di rievocazione. Il che non significa che egli dica o abbia detto la verità. Può benissimo darsi che egli non la voglia dire, che sia un bugiardo, un calunniatore, un diffamatore. Affermare che egli è idoneo significa solo dire che egli, se vuole, è in grado di dire la verità attraverso una narrazione e una rievocazione espositiva libere da funzionamenti mentali immaturativi, conflittuali o patologici. Ne consegue che anche uno psicotico, il cui funzionamento mentale relativamente al fatto narrato è conservato, può essere ritenuto idoneo a rendere testimonianza” (Trattato di psichiatria forense, 2007).

Al fine di garantire una testimonianza veritiera, il legislatore ha predisposto dei capisaldi: l’art. 196, comma 2, c.p.p., ad esempio, stabilisce che qualora – al fine di valutare le dichiarazioni del testimone – sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche d’ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

Pertanto, qualora alcune caratteristiche fisiche (es. età) o mentali (es. malattie inficianti le capacità intellettive e/o volitive) del soggetto richiedono una particolare prudenza in sede di assunzione e di valutazione della testimonianza, il giudice può procedere agli opportuni accertamenti.

Tuttavia, nel caso da noi ipotizzato, la vittima non presentava alterazioni patologiche della memoria, del pensiero, della percezione e di altre funzioni psichiche, tali da inficiare del tutto la sua possibilità di dire il vero. Mostrava, al contrario, facoltà di discernimento e capacità di autodeterminarsi, nonostante la tarda età.

La Cassazione Penale si è espressa nel 2019 proprio in relazione all’accertamento della capacità a testimoniare. Ebbene, la Corte ha chiarito che l’obbligo per il giudice di sondare tale capacità non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore del teste, ma “sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio ricoperto” (Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, Rv. 25453701; Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, Rv. 272605). La verifica della cd. “idoneità mentale”, in sostanza, è rivolta ad accertare se la persona offesa sia nelle condizioni di riferire i fatti in modo veritiero.

La valutazione di opportunità di un accertamento peritale spetta in ultima istanza al giudice, ma è pur vero che se la difesa rileva che il processo si gioca sull’attendibilità dell’unico teste chiave, l’Avvocato deve riuscire a fugare ogni equivoco sulla distinzione poc’anzi illustrata.

È quanto accaduto nel processo per tentata rapine ipotizzato con il presente articolo, ove l’imputato è stato assolto dalle accuse a suo carico “grazie” al comportamento processuale della presunta vittima. Quest’ultima non ha, infatti, “convinto” i Giudici a causa delle sue dichiarazioni prive di linearità, chiarezza e precisione, e quindi di quella credibilità privilegiata, necessaria per decretare una condanna penale.

Il presunto rapinatore è stato assolto in quanto la vittima è risultata inattendibile agli occhi del Collegio giudicante. La “verità processuale” corrisponde alla verità assoluta? Nel processo penale poco importa: la verità consiste solamente in ciò che può essere accertato al di là di ogni ragionevole dubbio e si sa che, in generale, le ambiguità sono poco avvezze a fugare anche i più flebili dubbi.

Avv. Giovanna Palmieri

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