Responsabilità penale del datore di lavoro in caso di impalcature sprovviste di parapetti

E’ imputabile al titolare di un’impresa edìle la responsabilità penale per le lesioni colpose riportate dal dipendente a seguito di caduta da una impalcatura di altezza inferiore a 2 mt.?

Il Tribunale di Salerno – I Sez. Penale, con una recente sentenza, ha condannato i datori di lavoro di un nostro assistito per le gravi lesioni riportate a seguito della caduta da un’impalcatura.

La condanna è stata pronunciata nonostante il piano di lavoro fosse posto ad un’altezza inferiore a quella necessaria per definire i lavori come “in quota” (2 mt.) e richiesta dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro per obbligare il datore a predisporre le precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta dall’alto.

Il Giudice, accogliendo la difesa della parte civile, ha chiarito che, indipendentemente dalla vexata quaestio – ovvero se per i 2 mt di altezza si intenda la quota alla quale vengono effettuati i lavori (corrispondente sostanzialmente all’altezza della posizione delle braccia) oppure la quota corrispondente alla posizione del piano di calpestio – la lettura sistematica del T.U. consente di dedurre che quando il luogo di lavoro sia in concreto costituito da impalcature, queste, anche se inferiori a 2 mt., debbano essere provviste, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti.

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