A sancirlo, è la sentenza n. 4485/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione, depositata il 23.2.2018.
Dopo un lungo ed articolato excursus relativo alla incidenza dell’intervento legislativo di cui al d.lgs. n. 150 del 2001, che ha sostituito l’art. 28 ed abrogato gli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, trasferendo la disciplina procedimentale nell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, nonché relativo alla portata della delega di cui all’art. 54 l. n. 69 del 2009, che al comma 4 lett. a) imponeva come principio e criterio direttivo e quindi di esercizio della delega, che dovessero restare “fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dalla legislazione vigente”, la Corte ha statuito che la permanenza della possibilità di agire con rito ordinario (sia che si tratti dell’ordinario giudizio di cognizione ex art. 163 e ss. c.p.c., sia che si tratti del procedimento sommario di cognizione ordinario ex art. 702 bis c.p.c.) interferisce col criterio che individua nell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e nel procedimento monitorio ex art. 633 e ss. c.p.c., le sole ipotesi di azioni per il pagamento delle spettanze professionali dell’Avvocato, relative ad attività giudiziali.
E ciò in linea con quanto sancito dall’art. 54, comma 1, della l. 69/2009 che indicava come oggetto della delega la “riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale”.
Si ricorda che l’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 prescrive, per il recupero dei diritti, degli onorari e delle spese legali, il rito sommario di cognizione (ex art. 702 bis e ss.) c.d. “speciale”, perché l’ordinanza è resa dal tribunale in sede collegiale e non è appellabile.
L’esigenza di semplificazione e quello di coordinamento trova conferma nel criterio di delega della invarianza della sola competenza. Secondo la Corte, anche la diversa terminologia utilizzata dal nuovo testo dell’art. 28 della l. n. 794 del 1942 che prevede che l’Avvocato se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss. del codice d procedura civile, PROCEDE ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, rispetto a quello DEVE procedere, presente nel vecchio testo dell’art. 28, non costituisce alcuna significativa differenza.
La Corte, poi, con la stessa sentenza ribadisce che qualora si faccia ricorso al procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., la eventuale opposizione va proposta ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e non ex art. 645 c.p.c., elevando il rito sommario di cognizione c.d. “speciale”, ad uno rito possibile.
Nonostante detta pronuncia, e vista la portata della riscrittura dei procedimenti applicabili in materia di recupero degli onorari per attività giudiziale, siamo certi che la questione sia tutt’altro che definitivamente risolta.